Art. 8.
                      Commissione di disciplina

  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita,
all'inizio  di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  apposita  commissione  di  disciplina  composta  da un
dirigente  generale,  che la presiede e da due dirigenti superiori in
servizio presso la Presidenza medesima.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da un impiegato con
qualifica  non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.