Art. 8. Commissione di disciplina Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri apposita commissione di disciplina composta da un dirigente generale, che la presiede e da due dirigenti superiori in servizio presso la Presidenza medesima. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.