Art. 2.

  Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo
precedente  a  decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita',
rispettivamente  agli  articoli  XV e XVI degli accordi indicati alle
lettere a) e b) dell'articolo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1977

                                LEONE

                                      ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA -
                                                 BONIFACIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO