Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO