(Accordo - art. X)
                             Articolo X 
             (aggiuntivo all'art. 19 della Convenzione) 
 
  1. L'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, si applica  anche
per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 
  2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2,  della  Convenzione  una
persona viene consegnata allo Stato richiedente  sempre  che  la  sua
presenza nello Stato richiesto non sia necessaria per  il  compimento
di  determinati  atti  processuali  in  un  procedimento  penale  ivi
pendente. Dopo il  compimento  degli  atti  processuali  nello  Stato
richiedente, oppure su domanda  dello  Stato  richiesto,  la  persona
viene riconsegnata. 
  3. Durante la sua permanenza nello Stato  richiedente,  la  persona
consegnata e' tenuta in stato  di  arresto.  Il  periodo  di  arresto
sofferto  nello  Stato  richiedente  viene  detratto  dalla  pena  da
eseguirsi nello Stato richiesto. 
  4. Nella richiesta sara' indicata la natura degli atti  processuali
per il compimento dei quali la persona deve essere consegnata. 
  5. Ogni Stato assumera'  le  spese  derivanti  nel  suo  territorio
dall'applicazione del presente articolo.