Articolo X (aggiuntivo all'art. 19 della Convenzione) 1. L'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, si applica anche per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione una persona viene consegnata allo Stato richiedente sempre che la sua presenza nello Stato richiesto non sia necessaria per il compimento di determinati atti processuali in un procedimento penale ivi pendente. Dopo il compimento degli atti processuali nello Stato richiedente, oppure su domanda dello Stato richiesto, la persona viene riconsegnata. 3. Durante la sua permanenza nello Stato richiedente, la persona consegnata e' tenuta in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto nello Stato richiedente viene detratto dalla pena da eseguirsi nello Stato richiesto. 4. Nella richiesta sara' indicata la natura degli atti processuali per il compimento dei quali la persona deve essere consegnata. 5. Ogni Stato assumera' le spese derivanti nel suo territorio dall'applicazione del presente articolo.