(Accordo - art. XIV)
                            Articolo XIV 
             (aggiuntivo all'art. 31 della Convenzione) 
 
  Se  uno  dei  due  Stati  contraenti   denuncia   la   Convenzione,
quest'ultima rimarra' in vigore tra di essi per un termine  ulteriore
di due anni. Detto termine iniziera' a decorrere dalla fine del sesto
mese successivo al deposito della notifica della denuncia  presso  il
Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa.  Esso  si  intendera'
tacitamente prorogato di anno in anno a meno che uno  dei  due  Stati
contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei  mesi
prima della scadenza  del  termine,  che  non  acconsentira'  ad  una
ulteriore proroga.