(Accordo - art. II)
                             Articolo II 
              (aggiuntivo all'art. 9 della Convenzione) 
 
  Lo Stato richiesto  non  neghera'  l'estradizione  di  una  persona
dichiarata dalle proprie Autorita' giudiziarie non punibile solo  per
difetto di giurisdizione, oppure se le Autorita' stesse, soltanto per
questa ragione, non hanno promosso un procedimento nei suoi confronti
o hanno sospeso un procedimento penale gia' promosso.