Articolo II (aggiuntivo all'art. 9 della Convenzione) Lo Stato richiesto non neghera' l'estradizione di una persona dichiarata dalle proprie Autorita' giudiziarie non punibile solo per difetto di giurisdizione, oppure se le Autorita' stesse, soltanto per questa ragione, non hanno promosso un procedimento nei suoi confronti o hanno sospeso un procedimento penale gia' promosso.