(Accordo - art. XII)
                              Art. XII 
             (aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione) 
 
  1. In base ad una domanda trasmessa da uno dei due Stati contraenti
ai termini dell'articolo 21 della Convenzione le autorita' competenti
dell'altro  Stato  contraente  esamineranno  se   una   persona   sia
perseguibile penalmente a norma del proprio ordinamento. 
  2. Qualora, ai fini  della  valutazione  dei  fatti  ai  sensi  del
paragrafo 1, occorra tenere  presenti  le  norme  sulla  circolazione
stradale, si tiene conto di quelle di tali norme vigenti nel luogo in
cui il fatto e' avvenuto. 
  3. La querela necessaria secondo l'ordinamento  dei  due  Stati,  e
sporta in tempo utile dalla  parte  offesa  dinanzi  ad  un'autorita'
giudiziaria competente dello Stato richiedente, avra'  effetto  anche
nell'altro Stato.  Se  la  querela  e'  necessaria  soltanto  secondo
l'ordinamento dello Stato richiesto, i termini per proporla,  secondo
la legge di questo ultimo, decorrono dalla data in cui la domanda, di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, e' pervenuta  all'autorita'
giudiziaria di detto Stato competente per il procedimento penale.  La
querela e' validamente presentata ad un'autorita'  giudiziaria  dello
Stato richiedente anche nel caso in  cui,  secondo  l'ordinamento  di
quest'ultimo, essa non sia richiesta per dare luogo  al  procedimento
penale. Le disposizioni di questo paragrafo si  applicano  anche  per
quanto concerne l'eventuale autorizzazione a  procedere  della  parte
offesa. 
  4. La domanda deve essere accompagnata: 
    a) dagli atti o dalla parte degli atti pertinente in originale  o
in copia conforme, nonche' da eventuali mezzi di prova; 
    b) da una copia delle disposizioni penali  applicabili  al  fatto
secondo il diritto vigente  nel  luogo  in  cui  il  reato  e'  stato
commesso. 
  5. Lo Stato richiesto informera' al piu' presto possibile lo  Stato
richiedente dell'esito della richiesta e  trasmettera'  nel  contempo
l'originale  o  la  copia   conforme   della   decisione   definitiva
eventualmente emessa. 
  Esaurito il procedimento, gli oggetti  ed  atti  trasmessi  saranno
restituiti senza indugio, salvo rinuncia. 
  6. Se nello Stato  richiesto  e'  stato  promosso  un  procedimento
penale, le  autorita'  dello  Stato  richiedente  si  asterranno  dal
perseguire ulteriormente il colpevole o dal sottoporlo ad  esecuzione
della pena per lo stesso fatto: 
    a) se l'imputato e' stato irrevocabilmente  assolto  per  ragioni
non procedurali; 
    b) se la  pena  inflitta  o  la  misura  di  sicurezza  detentiva
ordinata e' stata eseguita, condonata o prescritta; 
    c) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o  della  misura
di sicurezza detentiva e' stata sospesa in tutto o in parte. 
  7. Le spese  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  21  della
Convenzione e del presente articolo non saranno rimborsate.