(Accordo - art. XVI)
                            Articolo XVI 
 
  1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio degli strumenti
di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 
  2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese  dopo  l'avvenuto
scambio degli strumenti di ratifica. 
  3. Il presente Accordo potra' essere denunciato  per  iscritto  per
via diplomatica in qualsiasi momento;  esso  cessera'  di  essere  in
vigore sei mesi dopo  l'avvenuta  denuncia.  Cessera'  di  essere  in
vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la  Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale  non  avra'  piu'
effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo. 
 
  IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari  hanno  sottoscritto  il  presente
Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. 
 
  FATTO a Vienna il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in
lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede. 
    

Per la Repubblica  italiana            Per  la  Repubblica  d'Austria
  GIUSEPPE MEDICI                       RUDOLF KIRCHSCHLAGER

    
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                               FORLANI