(Accordo - art. IV)
                             Articolo IV 
              (aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione) 
 
  1. Ai rappresentanti delle competenti Autorita'  giudiziarie,  alle
parti nel procedimento penale ed ai loro rappresentanti  e  difensori
sara' consentito, su domanda,  di  assistere  all'espletamento  degli
atti di assistenza giudiziaria  nello  Stato  richiesto.  Le  persone
autorizzate ad  assistere  all'espletamento  di  atti  di  assistenza
giudiziaria possono proporre domande o misure  supplettive  attinenti
agli atti stessi. 
  2. L'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 1 da parte  di
rappresentanti di autorita' italiane nella  Repubblica  d'Austria  e'
subordinato  al  consenso  del  Ministro  Federale  della  Giustizia;
analogamente  l'espletamento  delle  funzioni  stesse  da  parte   di
rappresentanti di autorita' austriache nella Repubblica  italiana  e'
subordinato al consenso del Ministro di Grazia e Giustizia.