(Accordo - art. VIII)
                            Articolo VIII 
          (aggiuntivo agli artt. 11 e 12 della Convenzione) 
 
  1. Se  lo  Stato  richiesto  autorizza  una  persona  detenuta  nel
territorio dello Stato richiedente ad assistere  all'espletamento  di
un atto di assistenza giudiziaria, esso  deve  tenerla  in  stato  di
detenzione per la durata della sua permanenza nel proprio  territorio
e  riconsegnarla  senza  indugio,  non  appena  compiuto  l'atto   di
assistenza giudiziaria, allo Stato richiedente, a meno che questo  ne
richieda la liberazione. 
  2. Lo Stato richiesto non  puo'  inoltre  iniziare  ne'  proseguire
contro tale persona alcun  procedimento  penale  per  fatti  commessi
prima della sua consegna, ivi compresi quelli per i quali si procede. 
  3. La disposizione di cui al paragrafo 2 si applica anche nei  casi
di transito del detenuto attraverso il  territorio  di  uno  dei  due
Stati.