(Accordo - art. IX)
                             Articolo IX 
             (aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione) 
 
  1.  Le  richieste  di   notificazione   devono   contenere,   oltre
l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda,  anche  quella
della natura del documento da notificare o la  qualifica  processuale
del destinatario. 
  2. Alle domande di perquisizione e di sequestro di mezzi di prova e
di  documenti  sara'  allegato  l'originale  o  la   copia   conforme
dell'ordinanza giudiziaria. 
  3. Allorche', per ordine di un'autorita' giudiziaria, richieste  di
assistenza giudiziaria vengono trasmesse, nei casi  di  urgenza,  dal
Ministro Federale  dell'Interno  della  Repubblica  d'Austria  o  dal
Centro  nazionale  di  coordinamento  delle  operazioni  di   polizia
criminale  del  Ministero  dell'Interno  della  Repubblica  italiana,
dovranno essere indicati, oltre alle necessarie  precisazioni,  anche
l'ordine  emesso  dall'autorita'  giudiziaria   ed   il   numero   di
riferimento.