Art. 2.

  All'articolo  14,  ยง 1, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti
delle persone sulle ferrovie dello Stato" la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
  "c)  al viaggiatore in caso di danno subito alla persona durante la
permanenza  sui  veicoli  ferroviari o al momento in cui vi sale o ne
discende,  ovvero  agli  aventi  diritto  qualora  il viaggiatore sia
perito a causa del danno medesimo".