Art. 2. All'articolo 14, ยง 1, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo".