Art. 3. All'articolo 15 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" aggiunto, in fine, il seguente comma: "La valutazione stragiudiziale del danno fisico effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente".