Art. 3.

  All'articolo  15  delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone  sulle  ferrovie  dello Stato" aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  "La valutazione stragiudiziale del danno fisico effettuata, in caso
di  disaccordo  tra  le  parti, da un collegio di periti composto dai
consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato
d'intesa  fra  queste  ultime  ovvero,  in  mancanza  di accordo, dal
presidente del tribunale competente".