Art. 4.

  L'articolo  16  delle  "Condizioni  e tariffe per i trasporti delle
persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
  "§   1  -  Rappresentanza.  -  Ferme  le  norme  sulla  competenza,
l'amministrazione  rappresentata  dal  Ministro  per  i trasporti sia
dinanzi    all'autorita'   giudiziaria   ordinaria   che   a   quella
amministrativa,  ad  eccezione  dei  giudizi  promossi  davanti  alle
preture  o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza
dell'amministrazione     spetta    al    direttore    compartimentale
territorialmente competente.
  §  2  -  Facolta'  di  delega.  -  Il  Ministro per i trasporti e i
direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali possono
delegare,  quali  rappresentanti dell'amministrazione per determinati
incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili,
quei  funzionari  che  ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale
conoscenza in ragione delle loro funzioni".