Art. 5.

  L'articolo  18  delle  "Condizioni  e tariffe per i trasporti delle
persone sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente:
  "Art. 18. - Prescrizione del diritto ad agire.
  §  1  -  Termini.  -  Il diritto ad agire sulla base delle presenti
condizioni  e  tariffe,  salvo  quello  per  danno  alla  persona del
viaggiatore,  si  prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno
di scadenza della validita' del biglietto.
  Il  diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore,
nascente  dal  contratto  di  trasporto,  si  prescrive  nello stesso
termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha
cagionato il danno.
  In  caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al
risarcimento  del  danno  si  prescrive  nel  termine  di  due  anni,
decorrente  dal  giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque
salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2947 del codice civile.
  §  2  -  Sospensione  del  termine.  -  In caso di presentazione di
reclamo  ai  sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine sospesa
dal  giorno  in  cui il reclamo e' stato presentato fino al giorno in
cui  l'amministrazione  rende  nota  all'avente  diritto  la  propria
decisione  e,  se il reclamo e' respinto, gli restituisce i documenti
presentati.  I  successivi  reclami non hanno effetto sul corso della
prescrizione.
  § 3 - Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito. -
Se  interviene  un riconoscimento di debito prima che sia maturato il
termine  di  cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere
integralmente,  per  la  parte di debito riconosciuta, dal giorno del
riconoscimento".