Art. 6. 
 
  All'articolo 15 delle "Condizioni per i trasporti delle cose  sulle
ferrovie dello Stato" approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni, il §  5
e' sostituito dal seguente: 
  "§ 5 - Custodia dei colli e delle altre cose comunque  portate  con
se' dal viaggiatore - Responsabilita' - Tutte le cose  che  rimangono
presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto  la  loro
custodia; l'amministrazione non puo' prenderle comunque in consegna e
deve risponderne soltanto se rimangano danneggiate o distrutte ovvero
vadano disperse durante il viaggio a causa di incidente di  esercizio
facente   carico   all'amministrazione   medesima.   In   tal    caso
l'amministrazione corrisponde all'avente diritto: 
    a) quando per i colli sia stato comunque emesso un  documento  di
trasporto l'indennita' prevista a seconda dei casi dal §  1,  lettera
a) e c) e punto 2) dell'articolo 50; 
    b) quando per i colli  non  sia  stato  emesso  un  documento  di
trasporto, l'indennita' stabilita nel comma 1 lettera a) e  punto  2)
dell'articolo 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali
che siano il contenuto e la natura dei colli. Quando invece  trattasi
di altre cose comunque portate con se' dal viaggiatore,  l'indennita'
pari al loro valore debitamente comprovato fino ad un massimo  di  L.
500.000. 
  Nel  caso  di  colli  depositati   negli   appositi   compartimenti
portabagagli ai sensi del art. 4, l'indennita'  viene  corrisposta  a
norma del primo periodo del precedente punto b)".