Art. 6. All'articolo 15 delle "Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni, il § 5 e' sostituito dal seguente: "§ 5 - Custodia dei colli e delle altre cose comunque portate con se' dal viaggiatore - Responsabilita' - Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia; l'amministrazione non puo' prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangano danneggiate o distrutte ovvero vadano disperse durante il viaggio a causa di incidente di esercizio facente carico all'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione corrisponde all'avente diritto: a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto l'indennita' prevista a seconda dei casi dal § 1, lettera a) e c) e punto 2) dell'articolo 50; b) quando per i colli non sia stato emesso un documento di trasporto, l'indennita' stabilita nel comma 1 lettera a) e punto 2) dell'articolo 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali che siano il contenuto e la natura dei colli. Quando invece trattasi di altre cose comunque portate con se' dal viaggiatore, l'indennita' pari al loro valore debitamente comprovato fino ad un massimo di L. 500.000. Nel caso di colli depositati negli appositi compartimenti portabagagli ai sensi del art. 4, l'indennita' viene corrisposta a norma del primo periodo del precedente punto b)".