Art. 8. 
 
  L'articolo 57 delle "Condizioni per il trasporto delle  cose  sulle
ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente: 
  "§  1  -  Rappresentanza.  -  Ferme  le  norme  sulla   competenza,
l'amministrazione e' rappresentata dal Ministro per i  trasporti  sia
dinanzi   all'autorita'   giudiziaria   ordinaria   che   a    quella
amministrativa,  ad  eccezione  dei  giudizi  promossi  davanti  alle
preture o agli uffici di conciliazione per i quali la  rappresentanza
dell'amministrazione    spetta    al    direttore     compartimentale
territorialmente competente. 
  § 2 - Facolta' di delega.  -  Il  Ministro  per  i  trasporti  e  i
direttori  compartimentali,  trattandosi  di  fatti  non   personali,
possono  designare,  quali  rappresentanti  dell'amministrazione  per
determinati    incombenti    giudiziali,    come    il    giuramento,
l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto
o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                              ANDREOTTI - LATTANZIO - 
                                               STAMMATI - BONIFACIO - 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO