Art. 10. 
 
  La libera circolazione del materiale indicato  dall'articolo  1  e'
ammessa anche in deroga alle prescrizioni  specifiche  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi
restando  i  principi  di  sicurezza  di   cui   al   secondo   comma
dell'articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validita' di
tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione  dei
materiali oggetto della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN 
                                                  - FORLANI - ANSELMI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO