Art. 10. La libera circolazione del materiale indicato dall'articolo 1 e' ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma dell'articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validita' di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - FORLANI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO