Art. 2. 
 
  Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo  1  puo'
essere posto in commercio solo se -  costruito  a  regola  d'arte  in
materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di
manutenzione non difettose  e  di  utilizzazione  conforme  alla  sua
destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali  domestici  e
dei beni. 
  I  principi  generali  in  materia  di  sicurezza   sono   indicati
nell'allegato alla presente legge. 
  Viene garantita la libera  circolazione  in  Italia  del  materiale
elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.