Art. 2. Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 puo' essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.