Art. 3. Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunita' europea. Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il decreto, con allegate le norme armonizzate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformita' alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.