Art. 3. 
 
  Si  presume  rispondente  alle  disposizioni  dell'articolo  2   il
materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti  ai
fini della sicurezza, stabilite di comune  accordo  dagli  organi  di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli  Stati
membri alla commissione della Comunita' europea. 
  Le norme armonizzate sono recepite con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato. 
  Il decreto, con allegate le norme armonizzate, e' pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1  costruito  in
conformita' alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di
sicurezza previsti dall'articolo 2 a  causa  di  lacune  delle  norme
armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per
il lavoro e  la  previdenza  sociale,  provvedera'  a  vietarne  o  a
limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto  della  procedura
prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.