Art. 4. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE e (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalita' previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.