Art. 4. 
 
  Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3,
si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale
elettrico conforme alle disposizioni in materia  di  sicurezza  della
CEE  e  (Commissione  internazionale   delle   regolamentazioni   per
l'approvazione degli impianti elettrici)  e  della  IEC  (Commissione
elettrotecnica internazionale) pubblicate con le  modalita'  previste
nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE  19  febbraio
1973, n. 23 e recepita in Italia.