Art. 5. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' in cui il materiale e' stato prodotto, purche' dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che e' richiesta in Italia.