Art. 5. 
 
  Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo  3
e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si  presume
rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale  elettrico
costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di
un altro Stato membro della Comunita' in cui il  materiale  e'  stato
prodotto, purche' dette norme garantiscano una sicurezza  equivalente
a quella che e' richiesta in Italia.