Art. 6.

  Salvo,  prova  del  contrario, ed ancorche' non conforme alle norme
armonizzate  di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli
4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo
2,  il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il
costruttore  o  l'importatore puo' presentare una relazione elaborata
da  uno  degli  organismi  notificati ai sensi dell'articolo 11 della
direttiva  CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformita'
del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.