Art. 6. Salvo, prova del contrario, ed ancorche' non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore puo' presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformita' del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.