Art. 7.

  L'apposizione  sul materiale elettrico di un marchio di conformita'
ovvero  il  rilascio  di  un  attestato di conformita' da parte degli
organismi  competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunita'
economica  europea  importa la presunzione che il materiale stesso e'
conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 o 5.
  Si  considera altresi' conforme alle disposizioni degli articoli 3,
4  e  5  il  materiale  elettrico, in particolare quello industriale,
munito   di   una   dichiarazione   di   conformita'  rilasciata  dal
costruttore.