Art. 7. L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformita' ovvero il rilascio di un attestato di conformita' da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunita' economica europea importa la presunzione che il materiale stesso e' conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 o 5. Si considera altresi' conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore.