Art. 8.

  La  designazione  per  l'Italia  degli  organi  di  normalizzazione
elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e
gli  attestati  a  norma  dell'articolo  7  e  di  quelli che possono
predisporre  relazioni  ai  sensi  dell'articolo  6 e' effettuata con
decreto  del  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la
previdenza sociale.