Art. 8. La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 e' effettuata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale.