Art. 9.

  La vigilanza nell'applicazione della presente legge e' demandata al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato che ha
facolta' di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo
di  istituti,  enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di
verificare  che  il  materiale  elettrico  soddisfi alla disposizione
dell'articolo 2.
  Qualora    il    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   riscontri  la  non  corrispondenza  del  materiale
elettrico   alle   disposizioni   dell'articolo   2   puo'   vietarne
l'immissione  nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto
della  procedura  prevista  dall'articolo  9  della  direttiva CEE 19
febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo 3.