Art. 9. La vigilanza nell'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facolta' di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 puo' vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo 3.