Art. 11. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO