Art. 11.

  Nei  giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge    non    puo'    essere    dichiarata   l'inammissibilita'   o
l'improcedibilita'  del  ricorso  per  Cassazione, della revocazione,
dell'opposizione   al  decreto  di  ingiunzione,  e  dell'opposizione
all'intimazione  di  licenza  e  di  sfratto  nei casi previsti dagli
articoli  642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile,
per   non  essere  stati  preceduti  dal  deposito  per  il  caso  di
soccombenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO