Art. 8.

  Il  primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
  "Se  la  revocazione  e' proposta davanti al tribunale o alla corte
d'appello,   la   citazione   deve   essere   depositata  a  pena  di
improcedibilita',  entro  venti  giorni  dalla  notificazione,  nella
cancelleria  del  giudice  adito insieme con la copia autentica della
sentenza impugnata".