Art. 8. Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".