Art. 9.

  Il  primo  e  il  secondo  comma  dell'articolo  402  del codice di
procedura civile sono sostituiti dal seguente:
  "Con  la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il
merito  della  causa  e  dispone l'eventuale restituzione di cio' che
siasi conseguito con la sentenza revocata".