Art. 10. Nessuna attivita' comunque idonea per l'informazione e la sicurezza puo' essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalita', delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti. Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS). Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.