Art. 10. 
 
  Nessuna attivita' comunque idonea per l'informazione e la sicurezza
puo' essere svolta al di  fuori  degli  strumenti,  delle  modalita',
delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. 
  Sono abrogate tutte le  disposizioni  interne  e  regolamentari  in
contrasto o comunque non compatibili con la legge  stessa;  le  nuove
disposizioni dovranno  essere  immediatamente  emanate  dagli  organi
competenti. 
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  e  fino   alla
formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli  4  e  6,  i
Servizi stessi si avvalgono,  con  l'osservanza  di  quanto  disposto
dall'articolo 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso  i
Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS). 
  Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge  e  tutti  i  mezzi,  la
documentazione   e   le   strutture   tecniche    confluiranno,    su
determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti  i
Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi  istituiti  dagli
articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.