Art. 12.

  Sono  coperti  dal  segreto  di  Stato  gli  atti,  i documenti, le
notizie,  le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a  recar  danno  alla  integrita'  dello  Stato democratico, anche in
relazione  ad  accordi  internazionali, alla difesa delle istituzioni
poste  dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni  degli  organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato
rispetto   agli   altri   Stati  e  alle  relazioni  con  essi,  alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
  In  nessun  caso  possono  essere oggetto di segreto di Stato fatti
eversivi dell'ordine costituzionale.