Art. 15.

  L'articolo  352  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati
dal segreto di Stato.
  I  pubblici  ufficiali,  i  pubblici  impiegati e gli incaricati di
pubblico  servizio  hanno  l'obbligo  di  astenersi dal deporre e non
debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.
  Se  l'autorita'  procedente  non  ritiene  fondata la dichiarazione
fatta  da  alcuna  delle  predette persone in ordine alla segretezza,
interpella  il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga
di   confermarla,   deve   provvedervi   entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  richiesta.  In  tal  caso  non  si procede per il
delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza
di  quanto  coperto  dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorita'
procedente  dichiara  di non doversi procedere nell'azione penale per
l'esistenza di un segreto di Stato".