Art. 16. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri e' tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.