Art. 16.

  Di  ogni  caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai
sensi  dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri  e'  tenuto  a  dare  comunicazione,
indicandone  con  sintetica  motivazione  le  ragioni  essenziali, al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il
Comitato  parlamentare,  qualora  ritenga  a maggioranza assoluta dei
suoi  componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a
ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.