Art. 18.

  Sino  alla  data di emanazione di una nuova legge organica relativa
alla  materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro
II,  titolo  I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il
segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla
definizione  di  segreto  di  cui agli articoli 1 e 12 della presente
legge.