Art. 19. Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza" - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonche' per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione. In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - RUFFINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO