Art. 19. 
 
  Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3  e  quelle  dei
Servizi istituiti dagli articoli 4 e  6  sono  iscritte  in  apposita
rubrica - denominata "Comitato interministeriale per le  informazioni
e la sicurezza" - da istituirsi nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. 
  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza  determina,  con
propri  decreti,  le  somme  da  assegnare  al  CESIS  per  spese  di
organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese  di
organizzazione e di funzionamento, nonche'  per  spese  riservate  da
iscrivere, rispettivamente, nello stato  di  previsione  della  spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri  della
difesa e dell'interno. Il Ministro per  il  tesoro,  sulla  base  dei
provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti,  ad  apportare
le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Le  spese  riservate  sono
iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione. 
  In sede di prima applicazione confluiscono  nell'anzidetta  rubrica
gli stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di
previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa.  Il
Ministro per il tesoro e' autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
variazioni di bilancio  che,  ove  necessario,  potranno  interessare
anche il conto dei residui passivi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - COSSIGA - 
                                                  BONIFACIO - RUFFINI 
                                                           - STAMMATI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO