Art. 2.

  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' istituito un
Comitato  interministeriale  per  le  informazioni e la sicurezza con
funzioni  di  consulenza  e proposta, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali
da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
  Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per
la  grazia  e  giustizia,  per  la  difesa,  per l'industria e per le
finanze.
  Il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  chiamare  a
partecipare   alle   sedute   del  Comitato  interministeriale  altri
Ministri,  i  direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e
6, autorita' civili e militari ed esperti.