Art. 3.

  E'  istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e
di sicurezza (CESIS).
  E'  compito  del  Comitato  fornire al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  ai  fini  del  concreto  espletamento delle funzioni a lui
attribuite  dall'articolo  1,  tutti  gli  elementi  necessari per il
coordinamento  dell'attivita'  dei  Servizi  previsti  dai successivi
articoli  4  e  6;  l'analisi  degli elementi comunicati dai suddetti
Servizi;   l'elaborazione  delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
compito  del  Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di
informazione e di sicurezza degli altri Stati.
  Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.
  La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un funzionario
dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la qualifica di dirigente
generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   sentito   il   Comitato  interministeriale  di  cui
all'articolo 2.
  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione
del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori
dei  Servizi  di  cui  ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli
uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attivita'.