Art. 4.

  E'  istituito  il  Servizio  per  le  informazioni  e  la sicurezza
militare  (SISMI).  Esso  assolve  a tutti i compiti informativi e di
sicurezza  per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della
integrita'  dello  Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il
SISMI svolge inoltre al fini suddetti compiti di controspionaggio.
  Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio dipende, ne
stabilisce  l'ordinamento  e  ne  cura  l'attivita'  sulla base delle
direttive  e  delle  disposizioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 1.
  Il  direttore  del  Servizio  e gli altri funzionari indicati nelle
disposizioni  sull'ordinamento  sono  nominati  dal  Ministro  per la
difesa,  su  parere  conforme  del  Comitato interministeriale di cui
all'articolo 2.
  Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la difesa e al
Comitato  di  cui  all'articolo  3  tutte  le informazioni ricevute o
comunque  in  suo  possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le
operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'.