Art. 5.

  I  reparti  e  gli  uffici  addetti  alla informazione, sicurezza e
situazione  esistenti  presso  ciascuna  forza  armata o corpo armato
dello    Stato    hanno    compiti    di   carattere   esclusivamente
tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della
singola  forza  armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento
con il SISMI.
  E'   abrogata  la  lettera  g)  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.