Art. 6.

  E'  istituito  il  Servizio  per  le  informazioni  e  la sicurezza
democratica  (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di
sicurezza  per  la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni
poste  dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti
e contro ogni forma di eversione.
  Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio dipende, ne
stabilisce  l'ordinamento  e  ne  cura  l'attivita'  sulla base delle
direttive  e  delle  disposizioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 1.
  Il  direttore  del  Servizio  e gli altri funzionari indicati nelle
disposizioni   sull'ordinamento   sono   nominati  dal  Ministro  per
l'interno,  su  parere conforme del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 2.
  Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per l'interno e al
Comitato  di  cui  all'articolo  3  tutte  le informazioni ricevute o
comunque  in  suo  possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le
operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'.