Art. 7.

  Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6
e  del  Comitato  di  cui  all'articolo 3 e' costituito da dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato che vengono trasferiti, con il loro
consenso,  alle  esclusive  dipendenze dei Servizi stessi, nonche' da
personale  assunto  direttamente.  In  nessun  caso i Servizi possono
avere  alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del
Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati,
ministri di culto e giornalisti professionisti.
  La  consistenza  dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e
di  ciascun  Servizio,  i casi e le modalita' relativi al rientro dei
dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza,
il  trattamento  giuridico-economico  e  i  casi  e  le  modalita' di
trasferimento  ad  altra  amministrazione  dello  Stato del personale
assunto  direttamente,  sono  stabiliti,  anche  in  deroga  ad  ogni
disposizione  vigente,  rispettivamente  dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno
su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo
2  e  di  concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro. Il trattamento
giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo
3  e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere
inferiore  a  quello  delle  qualifiche  corrispondenti  del pubblico
impiego.
  Il  Comitato  e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono
utilizzare,  per  determinazione  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  rispettivamente dei Ministri per la difesa e
per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi
e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
  Il  SISMI  e  il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e
assistenza.