Art. 9.

  Gli  appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di
cui  agli  articoli 4 e 6 non rivestono la qualita' di ufficiali o di
agenti  di  polizia  giudiziaria; tale qualita' e' sospesa durante il
periodo  di  appartenenza  al Comitato e ai Servizi per coloro che la
rivestono   in   base   agli   ordinamenti   dell'amministrazione  di
provenienza.
  In  deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi
hanno   l'obbligo   di  fare  rapporto,  tramite  i  loro  superiori,
esclusivamente   ai   direttori   dei  Servizi,  che  ne  riferiscono
rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno
e,  contemporaneamente,  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
tramite il Comitato di cui all'articolo 3.
  I  direttori  dei  Servizi  istituiti  dagli  articoli  4 e 6 hanno
l'obbligo,  altresi',  di  fornire  ai  competenti  organi di polizia
giudiziaria  le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti
configurabili come reati.
  L'adempimento  dell'obbligo  di cui al precedente comma puo' essere
ritardato,  su  disposizione  del Ministro competente con l'esplicito
consenso  del  Presidente del Consiglio, quando cio' sia strettamente
necessario  per  il  perseguimento  delle finalita' istituzionali dei
Servizi.
  Tutti  gli  ufficiali  ed  agenti  di  pulizia  giudiziaria debbono
fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.