Art. 12.

  Le  prestazioni  ai  superstiti  previste  dal  testo  unico  delle
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5
maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per
la  moglie  del  lavoratore  al  marito  della  lavoratrice  deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.