Art. 13.

  L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano altresi'
ai   patti  o  atti  diretti  a  fini  di  discriminazione  politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso".