Art. 17.

  Agli  oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della
presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed
in  18  miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con
un'aliquota  delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre
1976,  n.  691,  convertito  nella  legge  30  novembre 1976, n. 786,
concernente  modificazioni  al  regime  fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi e del gas metano per autotrazione.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.