Art. 19.

  Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le
norme   della  presente  legge.  In  conseguenza,  cessano  di  avere
efficacia  le  norme  interne  e gli atti di carattere amministrativo
dello  Stato  e  degli  altri  enti  pubblici  in  contrasto  con  le
disposizioni della presente legge.
  Sono  altresi'  nulle  le  disposizioni  dei contratti collettivi o
individuali  di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli
statuti  professionali  che siano in contrasto con le norme contenute
nella presente legge.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO