Art. 5.

  Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, e' vietato adibire
le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6.
  Tale  divieto  non  si  applica  alle  donne  che svolgono mansioni
direttive, nonche' alle addette ai servizi sanitari aziendali.
  Il  divieto  di  cui  al  comma precedente puo' essere diversamente
disciplinato,  o  rimosso,  mediante contrattazione collettiva, anche
aziendale,  in  relazione  a  particolari esigenze della produzione e
tenendo    conto   delle   condizioni   ambientali   del   lavoro   e
dell'organizzazione  dei  servizi. Della relativa regolamentazione le
parti  devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni
all'ispettorato  del  lavoro,  precisando il numero delle lavoratrici
interessate.
  Il  divieto  di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne
dall'inizio  dello  stato  di  gravidanza  e  fino  al compimento del
settimo mese di eta' del bambino.