Art. 6.

  Le  lavoratrici  che  abbiano  adottato  bambini,  o che li abbiano
ottenuti  in  affidamento  preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20
del  codice  civile,  possono  avvalersi,  sempreche' in ogni caso il
bambino    non    abbia   superato   al   momento   dell'adozione   o
dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal
lavoro  di  cui  all'articolo  4, lettera c), della legge 30 dicembre
1971,  n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi
tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
adottiva o affidataria.
  Le  stesse  lavoratrici  possono  altresi' avvalersi del diritto di
assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge
di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia  e  sempreche'  il  bambino non abbia superato i tre anni di
eta',  nonche'  del  diritto  di  assentarsi  dal lavoro previsto dal
secondo comma dello stesso articolo 7.