Art. 11. 
Impianti di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari  da
                             installare 
 
  La temperatura di erogazione dell'acqua calda per  usi  igienici  e
sanitari di cui all'art. 7 della legge si intende misurata nel  punto
di immissione nella rete di distribuzione.  Su  tale  temperatura  e'
ammessa una tolleranza di piu' + 5 °C. 
  Come temperatura di erogazione  si  intende  la  temperatura  media
dell'acqua in uscita dal bollitore, fluente durante  l'intervallo  di
tempo e con la portata definita dalla norma di omologazione. 
  Gli impianti termici  che  prevedono  la  produzione  centralizzata
mediante  gli  stessi  generatori  di  acqua   calda   sia   per   il
riscaldamento degli ambienti che per usi igienici e  sanitari  devono
essere  dimensionati  per  il  solo   fabbisogno   termico   per   il
riscaldamento degli ambienti.  E'  ammesso  l'uso  di  generatori  di
potenza maggiore, purche' la loro potenza massima al focolare non sia
superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) e siano  dotati  di  dispositivi
automatici  di  esclusione  della  fornitura  contemporanea  dei  due
servizi,  che  limitino  la  potenza   termica   erogabile   per   il
riscaldamento degli ambienti a quella massima  consentita,  calcolata
come indicato al successivo art. 14. 
  Gli impianti  centralizzati  di  riscaldamento  di  acqua  per  usi
igienici e sanitari, al servizio di due o piu'  appartamenti,  devono
essere dotati di contatori divisionali.