Art. 11. Impianti di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare La temperatura di erogazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui all'art. 7 della legge si intende misurata nel punto di immissione nella rete di distribuzione. Su tale temperatura e' ammessa una tolleranza di piu' + 5 °C. Come temperatura di erogazione si intende la temperatura media dell'acqua in uscita dal bollitore, fluente durante l'intervallo di tempo e con la portata definita dalla norma di omologazione. Gli impianti termici che prevedono la produzione centralizzata mediante gli stessi generatori di acqua calda sia per il riscaldamento degli ambienti che per usi igienici e sanitari devono essere dimensionati per il solo fabbisogno termico per il riscaldamento degli ambienti. E' ammesso l'uso di generatori di potenza maggiore, purche' la loro potenza massima al focolare non sia superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) e siano dotati di dispositivi automatici di esclusione della fornitura contemporanea dei due servizi, che limitino la potenza termica erogabile per il riscaldamento degli ambienti a quella massima consentita, calcolata come indicato al successivo art. 14. Gli impianti centralizzati di riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, al servizio di due o piu' appartamenti, devono essere dotati di contatori divisionali.