Art. 17. Edifici soggetti alle norme dell'isolamento termico Sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico gli edifici classificati all'art. 3 di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato. Un edificio e' da considerare "previsto con impianto termico" quando detto impianto sia richiesto dalla normativa vigente statale o locale e, in ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda contemporaneamente alla costruzione o in un secondo tempo.