Art. 17.
         Edifici soggetti alle norme dell'isolamento termico

  Sono  soggetti  alla  regolamentazione  dell'isolamento termico gli
edifici   classificati   all'art.   3   di  nuova  costruzione  o  da
ristrutturare,  nei quali sia prevista l'installazione di un impianto
termico per il riscaldamento degli ambienti comunque alimentato.
  Un  edificio  e'  da  considerare  "previsto  con impianto termico"
quando detto impianto sia richiesto dalla normativa vigente statale o
locale  e,  in ogni caso, quando il progetto dell'edificio lo preveda
contemporaneamente alla costruzione o in un secondo tempo.