Art. 2. Ambito di applicazione Il regolamento si applica agli edifici pubblici e privati adibiti a residenze e assimilabili, a uffici e assimilabili, a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili, ad attivita' commerciali e assimilabili, ad attivita' sportive e assimilabili, ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, secondo la classificazione prevista dal successivo art. 3. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenente a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete. Le disposizioni contenute nel regolamento si riferiscono unicamente al comportamento termico degli edifici durante il periodo del riscaldamento.