Art. 2.
                       Ambito di applicazione

  Il regolamento si applica agli edifici pubblici e privati adibiti a
residenze  e  assimilabili,  a  uffici  e  assimilabili,  a ospedali,
cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili, ad attivita' ricreative,
associative  o  di  culto  e assimilabili, ad attivita' commerciali e
assimilabili,  ad  attivita'  sportive  e  assimilabili, ad attivita'
scolastiche   a   tutti   i   livelli   e  assimilabili,  secondo  la
classificazione prevista dal successivo art. 3.
  Qualora  un  edificio  sia  costituito  da parti individuabili come
appartenente a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.
  Le disposizioni contenute nel regolamento si riferiscono unicamente
al  comportamento  termico  degli  edifici  durante  il  periodo  del
riscaldamento.